CARTELLA CLINICA / Requisiti formali / Segreto / Illegittima divulgazione
La cartella clinica è un atto riservato dell'attività sanitaria, per cui chiunque venga a conoscenza di notizie in essa contenute, deve ritenersi obbligato al segreto e quindi soggetto alla disciplina giuridica.
L’illegittima divulgazione del contenuto della cartella
clinica può condurre a conseguenze di ordine penale per la violazione
del segreto professionale o di quello d’ufficio e a censure a carico del
proprio ordine o collegio professionale per violazione del segreto professionale.
Lo studente frequentatore e il medico tirocinante in quanto non strutturati
sono tenuti al segreto professionale e a quello d’ufficio se e in quanto
delegati a una esplicita funzione.
Anche in caso di circolazione all'interno dell'Ospedale della Cartella clinica per motivi vari, giustificati e ufficiali (compiti di istituto, doveri di ufficio, ecc.), vanno prese le dovute cautele onde prevenire una illegittima divulgazione dei dati contenuti.
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